Art. 16

Decisione adottata nel quadro della fase nazionale

In vigore dal 18 ott 2023
Decisione adottata nel quadro della fase nazionale 1.   Se dopo l’esame della domanda e la valutazione dell’esito della procedura di opposizione, comprese, se del caso, eventuali modifiche della domanda concordate, constata che sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente adotta una decisione favorevole senza indebito ritardo e presenta la domanda all’Ufficio, conformemente all’, paragrafo 1. Se constata che i requisiti del presente regolamento non sono soddisfatti, l’autorità competente respinge la domanda. 2.   L’autorità competente rende pubblica la sua decisione e pubblica per via elettronica il disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. 3.   Qualsiasi parte avente un interesse legittimo ha il diritto di ricorrere contro la decisione adottata a norma del paragrafo 1.
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Decisione adottata nel quadro della fase nazionale (Art. 16 Regolamento (UE) 2023/2411) — Testo vigente | Portale Normativo