Art. 18

Protezione nazionale temporanea

In vigore dal 18 ott 2023
Protezione nazionale temporanea 1.   Uno Stato membro può concedere una protezione nazionale temporanea a un’indicazione geografica, con effetto dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio. 2.   La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda o in cui la domanda viene ritirata. 3.   Qualora un’indicazione geografica non sia registrata a norma del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale temporanea sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. 4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo producono effetti solo a livello nazionale. Tali misure non hanno alcun effetto sul mercato interno o sul commercio internazionale.
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Protezione nazionale temporanea (Art. 18 Regolamento (UE) 2023/2411) — Testo vigente | Portale Normativo