Art. 18
Protezione nazionale temporanea
In vigore dal 18 ott 2023
Protezione nazionale temporanea
1. Uno Stato membro può concedere una protezione nazionale temporanea a un’indicazione geografica, con effetto dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio.
2. La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda o in cui la domanda viene ritirata.
3. Qualora un’indicazione geografica non sia registrata a norma del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale temporanea sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo producono effetti solo a livello nazionale. Tali misure non hanno alcun effetto sul mercato interno o sul commercio internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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