Art. 20

Registrazione diretta

In vigore dal 18 ott 2023
Registrazione diretta 1.   Qualora a uno Stato membro sia stata concessa una dispensa in conformità dell’, paragrafo 1, qualsiasi domanda («domanda diretta»), richiesta di modifica del disciplinare di produzione o richiesta di cancellazione presentata da un richiedente di tale Stato membro in relazione a un prodotto originario dell’Unione è presentata direttamente all’Ufficio. 2.   L’, l’, paragrafo 2, l’ paragrafi 1, 2 e da 4 a 7, e gli articoli da 25 a 33 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di registrazione diretta di cui al presente articolo. 3.   Nell’ambito della procedura di registrazione diretta, qualsiasi persona avente un interesse legittimo, compresi gli opponenti nazionali, può presentare un’opposizione all’Ufficio conformemente all’. 4.   L’Ufficio rende noto al richiedente e al punto di contatto unico di cui all’, paragrafo 5, eventuali problemi tecnici relativi alla domanda diretta. 5.   Entro due mesi dalla presentazione di una richiesta da parte dell’Ufficio, lo Stato membro presta assistenza tramite il punto di contatto unico, in particolare in relazione all’esame delle domande dirette. Su richiesta dello Stato membro, tale termine può essere prorogato di due mesi. Tale assistenza comprende l’esame di determinati aspetti specifici delle domande dirette presentate all’Ufficio, la verifica delle informazioni contenute nelle domande dirette, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall’Ufficio in relazione a tali domande. 6.   Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il punto di contatto unico entro il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la procedura di registrazione è sospesa per un periodo fino a sei mesi. Se l’assistenza non viene prestata entro tale periodo, la divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali istituita a norma dell’ («divisione preposta alle indicazioni geografiche») consulta il comitato consultivo prima di adottare una decisione definitiva sulla domanda diretta. 7.   Il presente articolo non si applica alle domande di registrazione di indicazioni geografiche relative a prodotti originari di un paese terzo («indicazioni geografiche di un paese terzo»). 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i criteri di valutazione della procedura di registrazione diretta. 9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità riguardanti le procedure relative alla preparazione e alla presentazione delle domande dirette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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