Art. 34
Divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
In vigore dal 18 ott 2023
Divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
1. In seno all’Ufficio è istituita una divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tale divisione preposta alle indicazioni geografiche ha la facoltà di adottare decisioni riguardanti:
a)
la domanda di registrazione di un’indicazione geografica;
b)
una richiesta di modifica del disciplinare di produzione;
c)
l’opposizione a una domanda o a una richiesta di modifica del disciplinare di produzione;
d)
le iscrizioni nel registro dell’Unione;
e)
una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica.
2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le richieste di cancellazione sono adottate da una commissione formata da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate da un solo membro in possesso di qualifiche adeguate.
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