Art. 34

Divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

In vigore dal 18 ott 2023
Divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali 1.   In seno all’Ufficio è istituita una divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tale divisione preposta alle indicazioni geografiche ha la facoltà di adottare decisioni riguardanti: a) la domanda di registrazione di un’indicazione geografica; b) una richiesta di modifica del disciplinare di produzione; c) l’opposizione a una domanda o a una richiesta di modifica del disciplinare di produzione; d) le iscrizioni nel registro dell’Unione; e) una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica. 2.   Le decisioni riguardanti le opposizioni e le richieste di cancellazione sono adottate da una commissione formata da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate da un solo membro in possesso di qualifiche adeguate.
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