Art. 33

Ricorso

In vigore dal 18 ott 2023
Ricorso 1.   Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio da una decisione adottata dall’Ufficio in tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all’ («commissioni di ricorso»). Gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nel ricorso. 2.   Il ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell’Ufficio che non è stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4, primo comma. 3.   Una decisione che non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti è oggetto di ricorso soltanto nell’ambito di un ricorso avverso la decisione definitiva. 4.   L’atto di ricorso è presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. L’atto di ricorso non si considera debitamente presentato fino all’avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione impugnata è presentata all’Ufficio una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso. 5.   In seguito all’esame della ammissibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito. Le commissioni di ricorso esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviano l’istanza a tale divisione. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l’Ufficio offre procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ad esempio i servizi di mediazione di cui all’articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. 6.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale, entro due mesi dalla data di notifica della decisione delle commissioni di ricorso, per violazione delle forme sostanziali, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata. 7.   Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto il giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, qualora entro tale termine sia stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, il giorno successivo alla data di rigetto del ricorso o di rigetto di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione del Tribunale. L’Ufficio adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso avverso la sentenza, della Corte di giustizia. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento precisando: a) il contenuto dell’atto di ricorso di cui al paragrafo 4 del presente articolo e la procedura per la presentazione e l’esame del ricorso; e b) il contenuto e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
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