Art. 16 · Decisione adottata nel quadro della fase nazionale

Art. 16

Decisione adottata nel quadro della fase nazionale

In vigore dal 18 ott 2023
Decisione adottata nel quadro della fase nazionale 1.   Se dopo l’esame della domanda e la valutazione dell’esito della procedura di opposizione, comprese, se del caso, eventuali modifiche della domanda concordate, constata che sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente adotta una decisione favorevole senza indebito ritardo e presenta la domanda all’Ufficio, conformemente all’, paragrafo 1. Se constata che i requisiti del presente regolamento non sono soddisfatti, l’autorità competente respinge la domanda. 2.   L’autorità competente rende pubblica la sua decisione e pubblica per via elettronica il disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. 3.   Qualsiasi parte avente un interesse legittimo ha il diritto di ricorrere contro la decisione adottata a norma del paragrafo 1.
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