Art. 15

Procedura nazionale di opposizione

In vigore dal 18 ott 2023
Procedura nazionale di opposizione 1.   A seguito dell’esame di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente avvia una procedura nazionale di opposizione. Tale procedura prevede la pubblicazione della domanda e un periodo di almeno due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, entro il quale qualsiasi persona avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o negli Stati membri di cui il prodotto in questione è originario («opponente nazionale») può presentare un’opposizione alla domanda presso l’autorità competente .Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di tale procedura di opposizione. 2.   Se ritiene che l’opposizione sia ammissibile, entro due mesi dalla sua ricezione l’autorità competente invita l’opponente nazionale e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi, al fine di raggiungere una composizione amichevole. In qualsiasi momento durante tale periodo, e su richiesta congiunta dell’opponente nazionale e del richiedente, l’autorità competente può prorogare tale periodo di un massimo di altri tre mesi. Il richiedente comunica all’autorità competente l’esito di tali consultazioni, comprese eventuali modifiche della domanda concordate. 3.   Un’opposizione si basa su uno o più dei motivi seguenti: a) l’indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento; b) la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe contraria all’ o 43 o all’, paragrafo 2; oppure c) la registrazione dell’indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l’esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui al paragrafo 1.
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