Art. 10

Documento unico

In vigore dal 18 ott 2023
Documento unico 1.   Il documento unico contenuto nella domanda a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), è redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato II e comprende le informazioni seguenti: a) il nome da proteggere come indicazione geografica; b) il tipo di prodotto; c) una descrizione del prodotto ed eventualmente informazioni relative all’imballaggio e all’etichettatura; d) una delimitazione concisa della zona geografica; e) la descrizione del legame del prodotto con la zona geografica delimitata di cui all’, paragrafo 1, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame. 2.   Se il richiedente è una micro, piccola o media impresa (MPMI) o un’associazione di produttori costituita unicamente da MPMI, l’autorità competente designata conformemente all’, paragrafo 1, dello Stato membro di origine dell’associazione di produttori o del singolo produttore si adopera per fornire assistenza, su richiesta del richiedente e fatta salva la decisione sulla domanda, nella preparazione del documento unico conformemente alla sua prassi amministrativa. In caso di domande transfrontaliere, l’autorità competente di uno degli Stati membri interessati è considerata l’autorità competente a norma del primo comma. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta di cui all’, l’Ufficio, in stretta collaborazione con il punto di contatto unico designato ai sensi dell’, paragrafo 5, si adopera per fornire assistenza al richiedente in relazione alla preparazione del documento unico. L’assistenza fornita dalle autorità o dall’Ufficio ai sensi del presente paragrafo non pregiudica la responsabilità del richiedente per quanto concerne il documento unico.
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Documento unico (Art. 10 Regolamento (UE) 2023/2411) — Testo vigente | Portale Normativo