Art. 8

Richiedente

In vigore dal 18 ott 2023
Richiedente 1.   Una domanda di registrazione di un’indicazione geografica («domanda») è presentata da un’associazione di produttori. 2.   In deroga al paragrafo 1, un singolo produttore è considerato un richiedente qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la persona in questione è l’unico produttore che desidera presentare una domanda; e b) la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe. 3.   Le entità locali o regionali dello Stato membro di origine dell’associazione di produttori o del singolo produttore sono autorizzate a fornire assistenza per quanto riguarda la preparazione della domanda e la relativa procedura. 4.   Un’autorità locale o regionale, diversa dalle autorità di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, designata da uno Stato membro, o un soggetto privato designato da uno Stato membro, possono essere considerati un richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La domanda indica i motivi di tale designazione. 5.   In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri, di Stati membri e paesi terzi o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un’indicazione geografica relativa a tale prodotto.
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