Art. 7
Procedura di registrazione
In vigore dal 18 ott 2023
Procedura di registrazione
1. La procedura di registrazione comprende due fasi. La prima fase si svolge a livello nazionale, conformemente agli articoli da 12 a 16. La seconda fase si svolge a livello di Unione, conformemente agli articoli da 21 a 30.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere una dispensa, in conformità dell’, dalla fase nazionale della procedura di registrazione. In tali casi, le domande di registrazione sono presentate direttamente all’Ufficio.
3. Gli eventuali oneri amministrativi collegati alla procedura di registrazione sono ridotti al minimo.
Storico versioni
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