Art. 12
Designazione dell’autorità competente
In vigore dal 18 ott 2023
Designazione dell’autorità competente
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo e l’, ogni Stato membro designa un’autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Tale autorità competente è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative a modifiche del disciplinare di produzione o alla cancellazione della registrazione.
2. Due o più Stati membri possono concordare che l’autorità competente di uno di tali Stati membri sia responsabile della fase nazionale delle procedure di cui al paragrafo 1, compresa la presentazione della domanda all’Ufficio, anche per conto dell’altro o degli altri Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Ufficio entro il 1o dicembre 2025 i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 e tengono aggiornate tali informazioni. Entro la stessa data informano la Commissione e l’Ufficio dell’eventuale decisione di cooperare tra loro su base permanente in relazione alla fase nazionale delle procedure, come previsto al paragrafo 2.
Storico versioni
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