Art. 11

Documentazione di accompagnamento della domanda

In vigore dal 18 ott 2023
Documentazione di accompagnamento della domanda 1.   La documentazione di accompagnamento della domanda («documentazione di accompagnamento») comprende: a) il nome e i recapiti del richiedente; b) il nome e i recapiti dell’autorità competente designata in conformità dell’, paragrafo 1, e, se del caso, dell’organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica che verifica la conformità al disciplinare di produzione di cui all’, paragrafo 5, lettera b), all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, lettera b); c) informazioni su eventuali limitazioni dell’uso o della protezione dell’indicazione geografica, nonché su eventuali misure transitorie, proposte dal richiedente o dall’autorità nazionale competente, in particolare a seguito dell’esame da parte nell’autorità nazionale competente della domanda e di eventuali opposizioni; d) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il presente regolamento indicando elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da presentare. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Documentazione di accompagnamento della domanda (Art. 11 Regolamento (UE) 2023/2411) — Testo vigente | Portale Normativo