Art. 41
Parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti
In vigore dal 18 ott 2023
Parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti
1. L’ non pregiudica l’uso di un’indicazione geografica protetta da parte di produttori, in conformità dell’, per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica.
2. Un’indicazione geografica protetta che designa una parte o un componente di un prodotto fabbricato o manufatto non è utilizzata per la denominazione di vendita di tale prodotto, tranne nel caso in cui il richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica abbia dato il suo consenso a tale uso.
Storico versioni
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