Art. 62
Assistenza reciproca e cooperazione
In vigore dal 18 ott 2023
Assistenza reciproca e cooperazione
1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per lo svolgimento di controlli e attività di applicazione delle norme in relazione alle indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento.
L’assistenza amministrativa può comprendere, se del caso e nell’ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
2. In caso di possibile violazione di un’indicazione geografica, uno Stato membro adotta misure per agevolare la trasmissione, dalle proprie autorità incaricate dell’applicazione delle norme e le proprie autorità giudiziarie alle autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, delle relative informazioni.
3. Le autorità responsabili del monitoraggio previsto all’, negli Stati membri, cooperano, ove opportuno e in conformità del paragrafo 1 del presente articolo , con le altre autorità pertinenti, i dipartimenti, le agenzie e gli organismi competenti, fra cui le autorità di polizia, le agenzie anticontraffazione, le autorità doganali, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità preposte alla vigilanza del mercato e alla tutela dei consumatori e gli ispettori competenti per le attività di vendita al dettaglio.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini dei controlli di cui al presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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