Art. 4

Definizioni

In vigore dal 18 ott 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotti artigianali e industriali»: prodotti a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito; oppure b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine; 2) «produttore»: un operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali; 3) «associazione di produttori»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto; 4) «fase di produzione»: qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l’ottenimento, l’estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l’immissione sul mercato; 5) «tradizionale» riferito a un prodotto originario di una determinata zona geografica: quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; 6) «termine generico»: a) il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente realizzato o commercializzato, è diventato il nome comune del prodotto nell’Unione; b) un termine comune all’interno dell’Unione, descrittivo del tipo di prodotto o delle proprietà del prodotto; o c) un termine che non si riferisce a un prodotto specifico; 7) «organismo di certificazione dei prodotti»: un organismo, a prescindere dalla sua forma giuridica, incaricato di certificare che i prodotti designati da un’indicazione geografica sono conformi al disciplinare di produzione; 8) «autodichiarazione»: un documento in una forma armonizzata, quale stabilita nell’allegato I, in cui i produttori, che possono essere rappresentati da un rappresentante autorizzato indicano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al disciplinare di produzione corrispondente e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri l’utilizzo legittimo dell’indicazione geografica; 9) «Ufficio»: l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dal regolamento (UE) 2017/1001; 10) «notifica di osservazioni»: un’osservazione scritta depositata presso l’Ufficio che indica inesattezze nella domanda senza attivare una procedura di opposizione; 11) «protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali»: titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica, ad eccezione dei marchi.
Storico versioni

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