Art. 4
Definizioni
In vigore dal 18 ott 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«prodotti artigianali e industriali»: prodotti
a)
realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito; oppure
b)
realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine;
2)
«produttore»: un operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali;
3)
«associazione di produttori»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto;
4)
«fase di produzione»: qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l’ottenimento, l’estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l’immissione sul mercato;
5)
«tradizionale» riferito a un prodotto originario di una determinata zona geografica: quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra;
6)
«termine generico»:
a)
il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente realizzato o commercializzato, è diventato il nome comune del prodotto nell’Unione;
b)
un termine comune all’interno dell’Unione, descrittivo del tipo di prodotto o delle proprietà del prodotto; o
c)
un termine che non si riferisce a un prodotto specifico;
7)
«organismo di certificazione dei prodotti»: un organismo, a prescindere dalla sua forma giuridica, incaricato di certificare che i prodotti designati da un’indicazione geografica sono conformi al disciplinare di produzione;
8)
«autodichiarazione»: un documento in una forma armonizzata, quale stabilita nell’allegato I, in cui i produttori, che possono essere rappresentati da un rappresentante autorizzato indicano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al disciplinare di produzione corrispondente e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri l’utilizzo legittimo dell’indicazione geografica;
9)
«Ufficio»: l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dal regolamento (UE) 2017/1001;
10)
«notifica di osservazioni»: un’osservazione scritta depositata presso l’Ufficio che indica inesattezze nella domanda senza attivare una procedura di opposizione;
11)
«protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali»: titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica, ad eccezione dei marchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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