Art. 70

Nomi esistenti e protezione transitoria

In vigore dal 18 ott 2023
Nomi esistenti e protezione transitoria 1.   Entro il 2 dicembre 2026, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa e le domande pendenti si considerano non presentate, a meno che non venga presentata una richiesta a norma del paragrafo 2. 2.   Entro il 2 dicembre 2026, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all’Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi acquisiti con l’uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento. 3.   Sulla base di una richiesta effettuata a norma del paragrafo 2, lo Stato membro interessato può prorogare la durata della protezione nazionale fino al completamento della procedura di registrazione di cui al paragrafo 4 e fino a quando la decisione non sia divenuta definitiva. Qualora sia concessa la protezione dell’Unione, il giorno in cui lo Stato membro in questione avrà informato la Commissione e l’Ufficio, conformemente al paragrafo 2, è considerato il primo giorno di protezione ai sensi del presente regolamento. 4.   I nomi di cui la Commissione è informata a norma del paragrafo 2 del presente articolo che risultano conformi agli sono registrati dall’Ufficio oppure, nei casi di cui all’, dalla Commissione, secondo la procedura di cui agli articoli da 22 a 30. Non si applicano gli . I termini generici non sono registrabili.
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Nomi esistenti e protezione transitoria (Art. 70 Regolamento (UE) 2023/2411) — Testo vigente | Portale Normativo