Art. 71

Obblighi informativi degli Stati membri

In vigore dal 18 ott 2023
Obblighi informativi degli Stati membri 1.   Entro il 2 dicembre 2029 e, successivamente, ogni cinque anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito: a) alla strategia e ai risultati di tutti i controlli svolti per verificare il rispetto dei requisiti relativi al sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali istituito dal presente regolamento, a norma del titolo IV; b) alla verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull’autodichiarazione di cui all’; c) alla verifica della conformità al disciplinare di produzione da parte di un’autorità competente o di un organismo di certificazione dei prodotti o una persona fisica di cui all’; d) al monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sul mercato di cui all’; e) alla continua la conformità al disciplinare di produzione di cui all’, paragrafo 2; e f) ai contenuti illegali sulle interfacce online di cui all’. 2.   Entro il 30 novembre 2024 gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le informazioni richieste a norma dell’ necessarie per la dispensa dalla procedura di registrazione standard. Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sulla richiesta dello Stato membro interessato di essere dispensato dalla procedura di registrazione standard senza designare un’autorità nazionale responsabile del trattamento delle domande, delle richieste di modifica del disciplinare di produzione e delle richieste di cancellazione come previsto all’, paragrafo 1.
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