Art. 1
Oggetto
In vigore dal 18 ott 2023
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
a)
la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica; e
b)
le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell’ambito dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»), amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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