Art. 1

Oggetto

In vigore dal 18 ott 2023
Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme concernenti: a) la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica; e b) le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell’ambito dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»), amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo