Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 dic 2022
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI): i) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria; ii) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate; In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli del presente regolamento; b) aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura di cui agli , che si applicano unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria; c) aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste; d) aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo; e) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale; f) aiuti a favore del settore forestale. 2.   Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f), in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (17). 3.   Il presente regolamento non si applica: a) ai regimi di aiuto di cui agli , da 41 a 44 e 46, ai regimi di aiuto di cui agli , se soddisfano le condizioni dell’, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può tuttavia decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi, dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione. Al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l’esame del piano di valutazione e adottare una decisione; b) a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a) diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato; c) agli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. 4.   Il presente regolamento non si applica: a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per: i) ai regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’; ii) ai regimi di aiuto per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI») a norma degli ; b) agli aiuti ad hoc a favore di un’impresa di cui alla lettera a). 5.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi: a) per le azioni di informazione nel settore agricolo e forestale a norma degli ; b) per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell’, paragrafo 2, lettera b); c) per compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell’, paragrafi 8 e 9; d) a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell’, paragrafo 2, lettere c), d) ed e); e) per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 a norma dell’; f) per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’; g) per le imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, a norma degli ; h) nei casi seguenti, purché l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione: i) per ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali a norma dell’; ii) per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell’, paragrafi 9 e 10; iii) per ovviare ai danni causati da animali protetti a norma dell’; iv) per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell’, paragrafo 2, lettera d). 6.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri. 7.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC (18), che costituiscono sovvenzioni all’esportazione quali definite da tale accordo. Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all’esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell’ambito di applicazione della decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione del 19 dicembre 2015 (19), sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull’autofinanziamento.
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