Art. 29

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti 1.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro stabilisce un nesso di causalità diretta, conformemente al paragrafo 5, tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto. 3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il loro importo non supera l’importo a cui è ammissibile l’azienda. 4.   Il regime di aiuti è adottato e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro un termine di tre e quattro anni dalla data dell’evento che ha determinato il danno. 5.   I costi ammissibili sono i costi subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutato da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione; I costi ammissibili possono comprendere: a) animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti; b) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi, la perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti; c) danni materiali alle seguenti attrezzature agricole: macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali si basa sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno; il calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento. 6.   Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. Da tale importo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario. 7.   Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi, le autorità competenti degli Stati membri chiedono uno sforzo minimo ai beneficiari. sotto forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani da guardia per allevamenti ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili. Il presente paragrafo non si applica al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona. 8.   Gli aiuti di cui al presente articolo si limitano al 100 % dei costi ammissibili. 9.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni, compresi i pagamenti percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti | Portale Normativo