Art. 49

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale 1.   Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari. 3.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. 4.   Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento delle foreste. Se non rientrano nell’ambito di un piano strategico della PAC, gli aiuti comprendono solo quanto segue: a) l’accesso ai terreni forestali; b) la ricomposizione e il riassetto fondiari; c) l’approvvigionamento di energia sostenibile, l’efficienza energetica nonché l’approvvigionamento e il risparmio idrico; d) l’utilizzo di bestiame anziché di macchinari. e) l’istituzione di strutture temporanee di magazzinaggio. 5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni a fini di tutela dell’ambiente se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l’uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato; c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b); d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. 6.   Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili: a) i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché b) il capitale circolante. 7.   L’intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti: a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all’, paragrafo 3, lettere e), f) e g); b) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo. 8.   L’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.
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Art. 49 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale | Portale Normativo