Art. 47

Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale 1.   Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. Gli Stati membri si adoperano affinché le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC. 2.   Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell’innovazione. Gli aiuti possono altresì riguardare gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste. Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti. 3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze o l’azione di informazione; b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti: i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; l’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC; ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii); iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. 4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera b), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. 5.   Sono ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. 6.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettera a), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono versati ai prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione. 7.   Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. 8.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
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