Art. 45
Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
1. Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori che derivano dall’attuazione della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori, gestori forestali e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di zona forestale, per compensare i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone forestali di cui al paragrafo 3 connessi all’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
3. Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone forestali seguenti:
a)
zone forestali Natura 2000;
b)
elementi del paesaggio che contribuiscono all’attuazione dell’ della direttiva 92/43/CEE e che non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 contemplati dall’ambito di applicazione territoriale del relativo piano strategico.
4. Gli aiuti possono essere concessi ai silvicoltori, ai gestori forestali e alle loro associazioni.
5. L’intensità dell’aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.
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