Art. 10
Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria
In vigore dal 14 dic 2022
Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria
Se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del presente regolamento, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.
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