Art. 12

Valutazione

In vigore dal 14 dic 2022
Valutazione 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 i regimi di aiuto di cui all’, paragrafo 3, sono oggetto di una valutazione ex post se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre un onere sproporzionato agli Stati membri, le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 2023. 2.   L’obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, per i quali è stata redatta una relazione di valutazione finale conforme al piano di valutazione approvato dalla Commissione e che non hanno portato a conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato. I regimi che subentrano a tale regime sospeso non beneficiano del regolamento di esenzione per categoria. 3.   L’obiettivo della valutazione è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Viene esaminata anche l’incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi. 4.   Per i regimi di aiuto soggetti all’obbligo di valutazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri notificano un progetto di piano di valutazione nel modo seguente: a) entro i 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, se la dotazione del regime di aiuto di Stato supera 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime; b) entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime; c) entro i 30 giorni lavorativi successivi all’iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno. 5.   Il progetto di piano di valutazione è conforme alla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato adottata dalla Commissione. Gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione. 6.   La valutazione ex post è effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che sono entrambe pubblicate dagli Stati membri. 7.   La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime esentato, periodo che può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione che approva il piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2472:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2022/2472 — Valutazione | Portale Normativo