Art. 11

Relazioni

In vigore dal 14 dic 2022
Relazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest’ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull’applicazione del presente regolamento relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica. 3.   La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue: a) epizoozie o organismi nocivi ai vegetali di cui all’; b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui all’ o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all’. 4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli aiuti ai progetti dei gruppi operativi PEI e ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui agli .
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Art. 11 Regolamento (UE) 2022/2472 — Relazioni | Portale Normativo