Art. 25
Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali
1. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale sono soggetti alle seguenti condizioni cumulative:
a)
le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale dell’evento;
b)
esiste un nesso causale diretto tra l’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall’impresa.
3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2, lettera a), si considera emesso.
4. Gli aiuti sono versati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.
5. I regimi di aiuto relativi a un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data del verificarsi di tale calamità naturale.
6. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta di un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.
7. I danni subiti a causa dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale sono calcolati a livello dei singoli beneficiari. Gli aiuti possono riguardare quanto segue:
a)
le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 8;
b)
i danni materiali di cui al paragrafo 9.
8. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
a)
il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno
dal
b)
risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
Laddove una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestato l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 8, lettera b), è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un’impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall’evento climatico avverso assimilabili a una calamità naturale.
La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell’azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.
L’importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’evento climatico assimilabile a una calamità naturale.
Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell’anno in questione.
9. I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
Se la perdita di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 8 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.
10. Gli aiuti sono ridotti di almeno il 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
11. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80 % dei costi ammissibili.
L’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.
Storico versioni
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