Art. 27

Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti 1.   Gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi: a) i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici; b) i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte; c) la rimozione dei capi morti; d) la distruzione dei capi morti; e) la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore; f) la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all’, paragrafo 3. 3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e) ed f) sono subordinati all’esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato. Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), ed f), possono essere versati agli operatori o agli organismi economici che soddisfano le seguenti condizioni: a) agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti. 5.   L’intensità di aiuto è limitata al: a) 70 % dei costi per i test di cui al paragrafo 2, lettera b); b) 75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2; c) 100 % dei costi connessi ai costi amministrativi, alla rimozione, alla distruzione e ai premi assicurativi per la rimozione di cui al paragrafo 2, lettere a), d), e), ed f).
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Art. 27 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti | Portale Normativo