Art. 37

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo 1.   I regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni: a) sono versati unicamente quando l’autorità competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento; b) sono versati quando esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall’impresa. 3.   Gli aiuti sono versati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda. 4.   I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento. 5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione. 6.   I danni subiti come conseguenza della calamità naturale sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. 7.   Gli aiuti possono riguardare quanto segue: a) la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 8; b) i danni materiali di cui al paragrafo 9. 8.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal b) risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato. Laddove una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestata la calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 8, lettera b), è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un’impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dalla calamità naturale. La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell’azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame. Tale importo può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario direttamente a causa della calamità naturale. Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell’anno in questione. 9.   I danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati dalla calamità naturale sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. 10.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a copertura delle perdite, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo | Portale Normativo