Art. 14
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
In vigore dal 14 dic 2022
Articolo14
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. L’investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:
a)
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b)
miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
c)
realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
d)
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
e)
contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica;
f)
contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
g)
contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
4. Gli investimenti possono essere legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, a condizione che tale produzione non superi il consumo medio annuo di combustibile o energia dell’azienda.
Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante dell’azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.
Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
Se l’investimento è realizzato da più di un beneficiario allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all’importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.
Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l’efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.
Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.
Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti conformemente all’ della direttiva (UE) 2018/2001. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell’Unione.
5. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’operazione in questione;
b)
acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c)
i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, sull’energia sostenibile, sull’efficienza energetica e la produzione e l’uso di energie rinnovabili, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
d)
costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
e)
spese per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere e), f) e g);
f)
in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:
i)
un piano di gestione del bacino idrografico come previsto alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) è stato notificato alla Commissione per l’intera area in cui è previsto l’investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l’investimento potrebbe incidere sull’ambiente; le misure prese nell’ambito del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’ di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure;
ii)
i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono già presenti o devono essere installati nel quadro dell’investimento;
iii)
un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti;
iv)
se l’investimento riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua o se dalla valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici svolta secondo tecniche aggiornate risulta (29) che i corpi idrici interessati che sono in buono stato potrebbero perdere il loro stato per motivi legati all’impatto dei cambiamenti climatici, viene realizzata una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento e alla manutenzione di un buono stato di tali corpi idrici, secondo quanto stabilito all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE; Le condizioni di cui alla precedente frase non si applicano agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull’efficienza energetica, agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell’uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
v)
lo Stato membro stabilisce percentuali di risparmio idrico potenziale e di effettiva riduzione del consumo di acqua quali condizioni di ammissibilità al fine di garantire un’effettiva riduzione della quantità di acqua che scorre attraverso le attrezzature rispetto ai livelli del periodo 2014-2020 e quindi di evitare una regressione del livello di ambizione ambientale:
—
il risparmio idrico potenziale è pari ad almeno il 5 % nel caso in cui i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti assicurino già un grado elevato di efficienza (prima dell’investimento) e ad almeno il 25 % nel caso in cui l’attuale grado di efficienza sia basso e/o per investimenti effettuati in zone in cui il risparmio idrico è maggiormente necessario per assicurare che sia raggiunto un buono stato delle acque;
—
la percentuale della riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento complessivo, è pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento nell’impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell’infrastruttura di irrigazione;
—
tale risparmio idrico deve riflettere le necessità indicate nei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE;
g)
il sostegno può essere concesso agli investimenti destinati all’utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
h)
nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;
i)
nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.
7. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
8. In materia di irrigazione, gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l’investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
9. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
a)
acquisto di diritti all’aiuto;
b)
acquisto e impianto di piante annuali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 6, lettera h);
c)
lavori di drenaggio;
d)
acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 6, lettera h) e dell’acquisto di cani da guardia.
e)
cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.
10. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.
11. L’intensità di aiuto non supera il 65 % dei costi ammissibili.
12. L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti:
a)
investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere e), f) e g), o al benessere degli animali;
b)
investimenti da parte di giovani agricoltori;
c)
investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.
13. L’intensità di aiuto di cui al paragrafo 12, lettera c), può essere aumentata fino a un massimo dell’85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/2115.
14. L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino al 100 % per gli investimenti seguenti:
a)
investimenti non produttivi connessi agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere e), f) e g);
b)
investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera d), e investimenti volti a prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da calamità naturali, circostanze eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o animali protetti.
15. L’intensità di aiuto per l’irrigazione di cui al paragrafo 6, lettera f), è limitata a una o più aliquote non superiori:
a)
all’80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l’irrigazione nell’azienda effettuati a norma del paragrafo 6, lettera f), punto iii);
b)
al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell’azienda da utilizzare per l’irrigazione;
c)
al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.
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