Art. 33
Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000
1. Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone agricole Natura 2000 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di terreno agricolo, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone agricole direttamente interessate dall’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
3. Gli aiuti sono concessi solo in relazione a svantaggi derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti («norme BCAA»), stabilite a norma del titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola conformemente all’, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone agricole seguenti:
a)
zone agricole Natura 2000;
b)
altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che contribuiscono all’attuazione dell’ della direttiva 92/43/CEE; queste zone non superano il 5 % dei siti Natura 2000 designati che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale del piano strategico della PAC pertinente.
5. L’intensità dell’aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale di massimo cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.
Storico versioni
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