Art. 35

Aiuti per l’agricoltura biologica

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per l’agricoltura biologica 1.   Gli aiuti per l’agricoltura biologica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese o associazioni di imprese che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848. 3.   Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là: a) dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115; b) dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché al benessere degli animali e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione; c) delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. 4.   Tutte queste norme e requisiti obbligatori sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale. 5.   Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, l’aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda. 6.   Gli impegni di cui al paragrafo 3 sono attuati per un periodo iniziale compreso tra cinque e sette anni. Per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore, disponendo eventualmente una proroga annuale al termine del primo periodo. Se gli aiuti sono concessi per la conversione all’agricoltura biologica, gli Stati membri possono stabilire una durata inferiore pari ad almeno un anno. Per quanto riguarda i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli completati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno. 7.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione. 8.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al paragrafo 3. 9.   Gli aiuti sono concessi annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti di cui al presente articolo non sono concessi per gli impegni di cui all’ o per i costi di cui all’. 10.   Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni degli . 11.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti per l’agricoltura biologica | Portale Normativo