Art. 32

Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo 1.   Gli aiuti alla cooperazione nel settore agricolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115. 3.   Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo, ma a condizione che la cooperazione vada principalmente a vantaggio del settore agricolo. 4.   Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione: a) la cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo e della filiera alimentare e altri soggetti attivi nel settore agricolo, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale; b) la creazione di poli e di reti; c) la successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello dell’impresa (gli aiuti sono limitati agli agricoltori che, entro la conclusione dell’intervento, hanno o avranno raggiunto l’età pensionabile, determinata dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione nazionale). 5.   Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca. 6.   Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività: a) progetti pilota; b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare purché si tratti di prodotti agricoli; c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse; d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali; e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi; g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile (44) e la preservazione dei paesaggi agricoli; h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo; i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060. 7.   Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività. 8.   Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al paragrafo 6, lettere d) ed e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori. 9.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013. 10.   Le operazioni consistenti in investimenti sono conformi alle norme e agli obblighi di cui al pertinente articolo del presente regolamento sugli aiuti agli investimenti e all’ sulle soglie di notifica. 11.   Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività agricole: a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione; b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’ del regolamento (UE) 2021/1060; c) i costi di esercizio della cooperazione; d) i costi delle operazioni da attuare, compresi i costi i connessi all’animazione; e) i costi relativi ad attività promozionali. 12.   Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni. 13.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili. 14.   Nel caso degli interventi di cui al paragrafo 11, lettera d), che consistono in investimenti, gli aiuti si limitano all’intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nell’articolo pertinente sugli aiuti agli investimenti.
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