Art. 34
Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali
1. Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese e gruppi di imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti relativamente a uno o più impegni di cui al paragrafo 1, al fine di preservare e promuovere le necessarie modifiche delle pratiche agricole che contribuiscono positivamente all’ambiente e al clima.
3. Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là:
a)
dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
b)
dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione;
c)
delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 3 sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale.
5. Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, l’aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.
6. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che ricevono aiuti nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.
7. Gli impegni assunti nell’ambito del presente articolo hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per gli impegni a favore della conservazione nonché dell’uso e dello sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo o in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.
8. Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a favore di beneficiari diversi dalle imprese attive nel settore agricolo possono essere concessi nell’ambito della sezione 7.
9. Gli impegni finalizzati all’estensivazione dell’allevamento rispettano almeno le seguenti condizioni:
a)
l’intera superficie foraggera dell’azienda è gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;
b)
la densità del bestiame è definita tenuto conto dell’insieme degli animali da pascolo allevati nell’azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione.
10. Gli aiuti possono finanziare i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia o in modo misurabile. I regimi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli basati sui risultati garantiscono il rispetto dei criteri di qualità relativi alla quantificazione, all’addizionalità, allo stoccaggio a lungo termine e alla sostenibilità ambientale, tenendo conto anche della comunicazione relativa ai cicli del carbonio sostenibili (45) per quanto riguarda la certificazione dell’assorbimento del carbonio.
11. Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui ai paragrafi 3, 4 e 9.
12. Gli aiuti sono concessi annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni agro-climatico-ambientali.
13. Non sono concessi aiuti a norma del presente articolo per impegni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’.
14. Gli aiuti sono erogati per ettaro.
15. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.
Storico versioni
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