Art. 21

Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione 1.   Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell’innovazione. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole. Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC. Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti. 3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione; b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti; d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti: i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione; ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii); iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. 5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al paragrafo 3, lettera c), possono essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione. 6.   Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. 7.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2. 8.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili. Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione | Portale Normativo