Art. 21
In vigore dal 20 mag 2021
1. In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.
2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti, a titolo di prova, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.
3. Fatte salve le competenze ad esso attribuite nell'ambito e ai sensi del codice doganale dell'Unione, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso che sono o meno coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino l'Unione attraverso il suo territorio, qualora:
a)
abbia ragioni di sospettare che:
i)
al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o
ii)
le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione; o
b)
disponga di informazioni pertinenti in merito alla potenziale applicazione delle misure di cui all', paragrafo 1.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro di cui a tale paragrafo consulta l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione o che può intervenire ai sensi dell', paragrafo 1, senza ritardo in modo che l'autorità competente possa adottare provvedimenti ai sensi dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1. Se detta autorità competente decide di mantenere l'autorizzazione o di non intervenire ai sensi dell', paragrafo 1, essa risponde entro un termine di 10 giorni lavorativi, che, su sua richiesta, può essere esteso a 30 giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro 10 o 30 giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono svincolati immediatamente. L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.
5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può sviluppare orientamenti per sostenere la cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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