Art. 26

In vigore dal 20 mag 2021
1.   La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche per le questioni di cui al presente regolamento per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. La fornitura di orientamenti o raccomandazioni in materia di migliori pratiche a esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica spetta agli Stati membri in cui quelli risiedono o sono stabiliti. In tali orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche si tiene conto in particolare delle esigenze di informazione delle PMI. 2.   La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, nonché sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso. La relazione annuale è resa pubblica. La relazione annuale contiene informazioni sulle autorizzazioni (in particolare il numero e il valore per tipo di prodotto e per destinazione a livello di Unione e di Stati membri) sui dinieghi e sui divieti a norma del presente regolamento. La relazione annuale contiene inoltre informazioni sull'amministrazione (in particolare in materia di personale, attività di messa in conformità e sensibilizzazione, strumenti appositi per il rilascio di licenze o la classificazione) e sull'esecuzione dei controlli (in particolare il numero di infrazioni e sanzioni). Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, la relazione annuale contiene informazioni specifiche sulle autorizzazioni, in particolare sul numero di domande ricevute per prodotto, sullo Stato membro di rilascio e sulle destinazioni interessate da tali domande e sulle decisioni adottate al riguardo. Le informazioni contenute nella relazione annuale sono presentate conformemente ai principi di cui al paragrafo 3. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti sulla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale, compresa la determinazione dei tipi di prodotti e la disponibilità dei dati relativi all'applicazione. 3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per la preparazione della relazione, prestando la dovuta considerazione agli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) relativo alle statistiche europee si applica alle informazioni scambiate o pubblicate a norma del presente articolo. 4.   Nel periodo compreso tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Dopo il 10 settembre 2024, la Commissione effettua una valutazione dell' e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2021/821 — Testo vigente | Portale Normativo