Art. 27
In vigore dal 20 mag 2021
1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:
a)
una descrizione dei prodotti a duplice uso;
b)
la quantità dei prodotti a duplice uso;
c)
il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;
d)
qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
2. Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione o assistenza tecnica in modo da poter provare, su richiesta, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione o assistenza tecnica, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la destinazione di tali prodotti e servizi e i paesi interessati da tali servizi.
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.
4. La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, su richiesta, all'autorità competente dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.
Storico versioni
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