Art. 24
In vigore dal 20 mag 2021
1. È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.
3. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I. I gruppi di esperti tecnici, ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento.
4. La Commissione sostiene un programma dell'Unione di sviluppo delle capacità in materia di licenze e di applicazione delle norme, anche sviluppando, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, programmi di formazione comuni per i funzionari degli Stati membri.
Storico versioni
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