Art. 22

In vigore dal 20 mag 2021
1.   Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali per l'esportazione di prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati. 2.   Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2021/821 — Testo vigente | Portale Normativo