Art. 23

In vigore dal 20 mag 2021
1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi: a) l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate: — al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso, — al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento, — a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del presente regolamento; b) le misure di cui all', paragrafo 1. La Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. 2.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficiente il regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e assicurare l'attuazione e l'applicazione coerenti ed efficaci del controllo in tutto il territorio doganale dell'Unione. Lo scambio di informazioni può comprendere: a) dati pertinenti relativi alle licenze, forniti per ciascuna autorizzazione rilasciata (per esempio valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali); b) informazioni supplementari riguardanti l'applicazione dei controlli, comprese informazioni sull'applicazione dei criteri di cui all', paragrafo 1, sul numero di operatori che dispongono di un ICP e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri; c) informazioni relative all'analisi alla base delle aggiunte o delle aggiunte previste agli elenchi di controllo nazionale a norma dell'; d) informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi audit basati sul rischio, dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e, se del caso, numero di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni; e) dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti. 3.   Lo scambio di dati relativi alle licenze avviene almeno una volta all'anno conformemente agli orientamenti elaborati dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell' e tenendo in debita considerazione gli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, delle informazioni commercialmente sensibili o delle informazioni sulla difesa protetta, la politica estera o la sicurezza nazionale. 4.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano periodicamente l'attuazione dell' sulla base delle informazioni trasmesse a norma del presente regolamento e delle analisi di tali dati. Tutti i partecipanti a tali scambi rispettano la riservatezza delle discussioni. 5.   Si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (14), in particolare le disposizioni sulla riservatezza delle informazioni. 6.   Un sistema sicuro e criptato è sviluppato dalla Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell', per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, la Commissione. Il sistema è collegato dalla Commissione, ove possibile, ai sistemi elettronici per il rilascio delle licenze delle autorità competenti degli Stati membri nella misura necessaria ad agevolare la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, sullo sviluppo e sul funzionamento del sistema. 7.   Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
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