Art. 15
In vigore dal 20 mag 2021
1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione o del divieto di transito ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
a)
gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;
b)
gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c)
considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
d)
considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.
2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di un ICP.
Storico versioni
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