Art. 11
In vigore dal 20 mag 2021
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV è richiesta un'autorizzazione. I prodotti a duplice elencati nell'allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale.
2. Uno Stato membro può imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se al momento del trasferimento:
a)
all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
b)
l'esportazione a norma dell' o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e
c)
i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.
3. L'autorizzazione di trasferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è richiesta nello Stato membro dal quale i prodotti a duplice uso devono essere trasferiti.
4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all', è immediatamente rilasciata all'operatore l'autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.
5. Gli Stati membri che adottano disposizioni che impongono un obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 2 informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
6. L'applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implica alcun controllo alle frontiere interne al territorio doganale dell'Unione, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio doganale dell'Unione.
7. L'applicazione di misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non deve in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro a un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intraunionali da detto Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, categoria 5, parte 2, e che non sono elencati nell'allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
9. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'Unione. Tra i documenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.
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