Art. 3
In vigore dal 20 mag 2021
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma dell' o 10, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
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