1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
a)
ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
b)
a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende:
i)
l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
ii)
l'uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; o
iii)
l'uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
c)
ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
2. Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e ai relativi utilizzatori finali, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni interessate.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e ne informano le proprie autorità doganali e altre autorità nazionali pertinenti.
6. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l', paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
7. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all', paragrafo 6.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/479.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
eli:reg:2021:821:oj#art-4
In sintesi
L'articolo stabilisce che anche i prodotti a duplice uso non compresi nell'allegato I devono ottenere un'autorizzazione all'esportazione se l'autorità competente informa l'esportatore del loro possibile impiego per armi chimiche, biologiche, nucleari o scopi militari vietati. Inoltre, se l'esportatore viene a conoscenza diretta di tali destinazioni d'uso critiche, ha l'obbligo di avvertire l'autorità, che deciderà se richiedere l'autorizzazione. Gli Stati membri possono anche prevedere norme nazionali per i casi in cui vi sia il solo sospetto di un uso illecito. Infine, sono stabiliti precisi obblighi di scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e le autorità doganali.
Perché esiste questa norma
La norma serve a controllare l'esportazione di beni a duplice uso anche se non inclusi negli elenchi ufficiali, per impedire che vengano impiegati nello sviluppo di armi di distruzione di massa o per fini militari vietati.
A chi si applica
Si applica agli esportatori di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi ufficiali e alle autorità competenti e doganali degli Stati membri.
Esempio pratico
Un'azienda produce componenti industriali standard non presenti negli elenchi dell'allegato I. L'autorità competente comunica all'azienda che tali componenti potrebbero essere impiegati per la produzione di missili in un paese terzo, rendendo obbligatoria la richiesta di una specifica autorizzazione prima di procedere con l'esportazione.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per l'esportatore di richiedere l'autorizzazione se informato dall'autorità e obbligo di informare l'autorità competente se a conoscenza dell'uso critico dei prodotti; obblighi di notifica e scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione e autorità doganali.
Domande frequenti
Cosa deve fare l'esportatore se sa che i suoi prodotti non elencati sono destinati ad armi o scopi militari?L'esportatore deve informare immediatamente l'autorità competente, la quale deciderà se sottoporre l'operazione di esportazione a una specifica autorizzazione.
Quali sono i principali usi critici indicati dalla norma?Gli usi critici riguardano lo sviluppo o la produzione di armi chimiche, biologiche, nucleari e relativi vettori missilistici, nonché scopi militari verso paesi soggetti a embargo o componenti di materiali di armamento esportati illecitamente.
Gli Stati membri possono imporre autorizzazioni anche solo in base a un sospetto dell'esportatore?Sì, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che richiedono l'autorizzazione se l'esportatore ha motivo di sospettare che i prodotti siano destinati a tali usi critici.