Art. 5

In vigore dal 20 mag 2021
1.   L'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale. 2.   Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori gli orientamenti di cui all', paragrafo 1. 3.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Uno Stato membro che, a norma del paragrafo 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto, ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e alle entità interessate, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni in questione. 5.   Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e le riesaminano alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi. Essi informano le loro autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro può chiedere la proroga del termine di 30 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi. 6.   Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno imporre un obbligo di autorizzazione per operazioni sostanzialmente identiche, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica e, se del caso, le destinazioni soggette agli obblighi di autorizzazione quali notificati dagli Stati membri a tal fine. 7.   Gli Stati membri riesaminano le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 almeno una volta all'anno, sulla base delle informazioni e delle analisi pertinenti fornite dalla Commissione. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno modificare o rinnovare la pubblicazione di un obbligo di autorizzazione, la Commissione modifica o rinnova tempestivamente di conseguenza le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. 8.   Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l', paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I. 9.   Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all', paragrafo 6. 10.   Gli Stati membri valutano la possibilità di sostenere l'inclusione dei prodotti pubblicati a norma del paragrafo 6 del presente articolo negli opportuni regimi internazionali di non proliferazione o negli accordi in materia di controllo delle esportazioni al fine di estendere i controlli. La Commissione fornisce analisi dei dati pertinenti raccolti a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2. 11.   Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/479.
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