Art. 16

In vigore dal 20 mag 2021
1.   L'autorità competente, in ottemperanza del presente regolamento, può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e può annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione di esportazione oppure quando ha stabilito che l'esportazione prevista non deve essere autorizzata, essa ne dà notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione di esportazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro, la valutazione finale è comunicata alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione al termine del periodo di sospensione. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri riesaminano i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificano quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi e sono riesaminati ogni tre anni. In occasione del terzo riesame, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare le ragioni del mantenimento di tale rifiuto. 3.   L'autorità competente notifica senza ritardo alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le sue decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso, prese a norma dell'. Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l'utilizzatore finale. 4.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica di cui all'. 5.   L'autorità competente di uno Stato membro, prima di decidere se concedere o meno un'autorizzazione o di vietare un transito ai sensi del presente regolamento, esamina tutti i dinieghi validi o le decisioni relative al divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un'autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro per un'operazione sostanzialmente identica. Essa consulta quindi le autorità competenti degli Stati membri che hanno emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano entro 10 giorni lavorativi se ritengono che l'operazione in questione sia sostanzialmente identica. Se non perviene alcuna reazione entro 10 giorni lavorativi, si considera che le autorità competenti degli Stati membri consultati non considerino l'operazione in questione un'operazione sostanzialmente identica. Se sono necessarie maggiori informazioni per valutare correttamente l'operazione in questione, le autorità competenti degli Stati membri interessati concordano la proroga di tale termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi. Se, a seguito di tale consultazione, decide di rilasciare l'autorizzazione o permettere il transito, l'autorità competente ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione. 6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso attraverso il sistema di cui all', paragrafo 6. 7.   Tutte le informazioni scambiate conformemente al presente articolo rispettano l', paragrafo 5, in materia di riservatezza delle informazioni.
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