Art. 13

In vigore dal 20 mag 2021
1.   Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica è residente o stabilito. Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica. 2.   Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici e precisano chiaramente l'ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d'origine, l'utilizzatore finale e l'ubicazione esatta dell'utilizzatore finale. Le autorizzazioni per l'assistenza tecnica indicano chiaramente l'utente finale e l'ubicazione dell'utilizzatore finale. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione. 3.   Gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all'ubicazione dei prodotti a duplice uso, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi coinvolti nell'operazione, il paese di destinazione, l'utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui si trova. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica entro un termine che deve essere determinato dal diritto o dalla prassi nazionale. 5.   Tutte le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui alla sezione B dell'allegato III.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2021/821 — Testo vigente | Portale Normativo