Art. 14
In vigore dal 20 mag 2021
1. Se i prodotti a duplice uso per i quali è stata chiesta un'autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell'allegato II, sezione A, parte 2, o verso tutte le destinazioni nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell'allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza è indicata nella richiesta. L'autorità competente dello Stato membro al quale l'autorizzazione viene richiesta consulta immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in questione e fornisce loro le informazioni pertinenti. Tale consultazione può essere effettuata utilizzando il sistema elettronico di cui all', paragrafo 6. Gli Stati membri consultati comunicano, entro 10 giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell'autorizzazione, che vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.
Se non pervengono obiezioni entro 10 giorni lavorativi, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni.
In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
2. Qualora un'esportazione possa recare pregiudizio a interessi essenziali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere a un altro Stato membro di non concedere l'autorizzazione di esportazione oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro 10 giorni lavorativi. Qualora decida di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro che riceve la richiesta ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all', paragrafo 6.
Storico versioni
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